Fondi mutualistici

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COOPERFIDI - SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

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Fondi mutualistici

Con la legge 59/1992 sono stati introdotti i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, che possono essere costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive o in base a leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale (art. 11, comma 1, legge n. 59/1992).

I fondi possono:
a) promuovere la costituzione di società cooperative o loro consorzi;
b) assumere partecipazioni in società cooperative o in società da  queste controllate (escluse le piccole società cooperative o loro  consorzi);
c) finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o loro consorzi;
d) organizzare corsi di formazione professionale del personale dirigente del settore della cooperazione;
e) promuovere studi o ricerche su temi di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

La costituzione e l'incremento dei fondi stessi deriveranno:

a. dai versamenti, da parte delle cooperative aderenti alla corrispondente associazione, del 3% degli utili annuali;
b. dai residui di liquidazione degli enti cooperativi;
c. dalla devoluzione del patrimonio effettivo di società cooperative in liquidazione e di quelle che sopprimono le clausole mutualistiche o decadono dai benefici fiscali;
d. dai finanziamenti dello Stato e di enti pubblici;
e. dai contributi di privati.
 
Le cooperative che non aderiscono a nessuna associazione, o che aderiscono ad associazioni che non hanno costituito il fondo, dovranno ugualmente versare il 3% degli utili annuali al Ministero delle Attività Produttive, che utilizzerà le somme riscosse nell'attività di vigilanza.
 
Le cooperative soggette alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale devono devolvere il 3% degli utili netti annuali a favore dell'apposito fondo da istituirsi, o, in mancanza, al Ministero delle Attività Produttive. È opportuno sottolineare che le società cooperative e loro consorzi che non ottemperano all'obbligo di contribuzione decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi dalla normativa vigente.

Per le cooperative aderenti alle Associazioni i fondi sono:
 

GENERAL FOND -  A.G.C.I.  www.agci.it

FONDOSVILUPPO - CONFCOOPERATIVE www.fondosviluppo.it 

COOPFOND - LEGA DELLE COOPERATIVE www.coopfond.it